Mutatio libelli: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pressman2009 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Pressman2009 (discussione | contributi)
Riga 4:
 
==Giurisprudenza==
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 5 aprile 2002, edita, ha chiarito che nel processo civile:
«La parte più autorevole della letteratura giuridica fonda la distinzione tra le due fattispecie (mutatio ed emendatio) sulla variazione o meno del fatto costitutivo posto a base della domanda, fermi restando i soggetti del rapporto processuale. Invero, si sono affermate nel panorama dottrinale due impostazioni al riguardo.
La prima, detta della "individuazione", allo scopo identificativo, richiede "la sola indicazione del fondamento e della ragione dell'azione", ossia l'indicazione del rapporto giuridico affermato dall'attore, con la conseguenza che il mutare dei fatti non comporta mutamento della [[causa petendi]].
Riga 18:
 
«Si ha "''mutatio libelli''" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "[[petitum]]" diverso e piu' ampio oppure una "[[causa petendi]]" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "''emendatio''" quando si incida sulla "[[causa petendi]]", sicche' risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "[[petitum]]", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu' idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. »
 
 
==Note==