Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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Nel diritto civile italiano era da sempre esistito il divieto dell ''mutatio libelli'' in appello.<ref> [http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm Sentenza] </ref>. Ora è stato introdotto con più rigore anche in primo grado il divieto di proporre domande nuove. <ref> [http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8800.pdf Prima udienza di trattazione] </ref>
==diritto processuale civile==
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 5 aprile 2002, edita, ha chiarito che nel
«La parte più autorevole della letteratura giuridica fonda la distinzione tra le due fattispecie (mutatio ed emendatio) sulla variazione o meno del fatto costitutivo posto a base della domanda, fermi restando i soggetti del rapporto processuale. Invero, si sono affermate nel panorama dottrinale due impostazioni al riguardo.
La prima, detta della "individuazione", allo scopo identificativo, richiede "la sola indicazione del fondamento e della ragione dell'azione", ossia l'indicazione del rapporto giuridico affermato dall'attore, con la conseguenza che il mutare dei fatti non comporta mutamento della [[causa petendi]].
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