Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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Per i diritti eterodeterminati il collegamento col fatto costitutivo rappresenta l'elemento indispensabile per l'identificazione dell'azione: una parte potrebbe, in tesi, essere titolare di diversi rapporti di credito nei confronti della controparte e ciascuno di essi dovrebbe essere individuato in base al titolo, ad esempio mutuo o corrispettivo di forniture e così via.
In presenza di diritti autodeterminati, dove quindi il fatto costitutivo è collocato al di fuori del processo identificativo dell'azione, e dove, di conseguenza, la situazione sostanziale dedotta si prospetta come unica e irripetibile, indipendentemente dai fatti storici allegati, l'allegazione di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato all'origine della causa, non rappresenta un elemento di novità, ma si attesta nell'ambito della mera modifica della domanda (si pensi alla deduzione successiva di diversi titoli di proprietà, o, come nel caso di specie, di diversi titoli, derivativo - per contratto - e, successivamente, originario - per usucapione - del diritto di servitù).
Che, poi, nell'ambito di un medesimo grado di giudizio, la modifica del titolo di diritti autodeterminati implichi una '''emendatio''' lo si comprende ove si tenga presente quanto affermato da autorevole dottrina a proposito del significato dei verbi "precisare" o "modificare" di cui all'ult. co. dell'art. 183 c.p.c. Si insegna, infatti, che emendare vuol dire non allargare l'oggetto del giudizio e, quindi, non introdurre elementi di novità, ma lasciare invariati gli elementi identificativi dell'azione, ossia petitum e causa petendi, rettificandone solo alcuni aspetti.
Essendo, quindi, pacifico in giurisprudenza ritenere che l'allegazione di un fatto costitutivo nuovo di diritti autodeterminati costituisce una mera emendatio della domanda, con la riforma del nuovo codice questa mera modifica della domanda resta sottoposta alle barriere preclusive dall'art. 183 c.p.c., nuovo testo.»
Per la sentenza n°7524/2005 della Corte di Cassazione:
«Si ha "''mutatio libelli''" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "[[petitum]]" diverso e
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