Mutuo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 273:
Il citato Decreto Bersani ha semplificato oneri e procedure per l'avvio di un mutuo con un istituto di credito che offre condizioni migliori al cliente.
 
La surrogazionefacoltà di surroga del mutuo su volontà del debitore era un diritto previsto all'art. 1202 del [[codice civile]]. Il Decreto Bersani ha introdotto una serie di procedure e norme volte a garantirne un'effettiva applicazione. </br>
Per evitare dubbi intepretativi, preve de che sia nulla ogni pattuizione che
ostacoli in qualche modo l'esercizio di questo diritto legittimo.</br>
Un Decreto del IV Governo Berlusconi ha rafforzato queste disposizioni, introducendo una penale se l'atto notarile non viee formato entro 30 giorni dalla richiesta di surroga.
 
IlLa DecretoBersani bis introduce una novità per l'esercizio della surrogazione: la portabilità dell'ipoteca. In precedenza, era necessario cancellare l'ipoteca e, estinto il vecchio mutuo, iscrivere una nuova ipoteca con l'istituto di credito subentrante.
Il Decreto afferma il principio per cui è nulla ogni pattuizione, all'atto della stipulazione o successiva al mutuo, che ostacoli in qualche modo l'esercizio di questo diritto legittimo.
 
ConIn lebase alle nuove regole, non è necessarioanzichè cancellare l'ipoteca, enei nelRegistri contratto relativo al mutuoImmobiliari viene fatto un cambio di attore, annotando la banca subentrante. Nei Registri Immobiliari, la surrogazioneindicando il nome della nuovo creditore sonocon indicatiuna con un'annotazionenota a margine della vecchia ipoteca.
Il Decreto introduce una novità per l'esercizio della surrogazione: la portabilità dell'ipoteca. In precedenza, era necessario cancellare l'ipoteca e, estinto il vecchio mutuo, iscrivere una nuova ipoteca con l'istituto di credito subentrante.
 
InSecondo basela allalegge finanziaria del 2008, le spese di nuova istruttoria e perizia e ogni altro onere sono a carico della banca subentrante, fatto salvo l'onorario notarile.<ref>(art. 8, comma 3 bis, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, come modificato dall'art. 2, comma 450, 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244</ref>
Con le nuove regole, non è necessario cancellare l'ipoteca, e nel contratto relativo al mutuo viene fatto un cambio di attore, annotando la banca subentrante. Nei Registri Immobiliari, la surrogazione il nome della nuovo creditore sono indicati con un'annotazione a margine della vecchia ipoteca.
 
In base alla finanziaria, le spese di nuova istruttoria e perizia e ogni altro onere sono a carico della banca subentrante, fatto salvo l'onorario notarile.<ref>(art. 8, comma 3 bis, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, come modificato dall'art. 2, comma 450, 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244</ref>
 
In base al citato decreto Bersani, la banca non può operare un'autosurroga, per stipulare un mutuo a nuove condizioni. La surroga è finalizzata alla portabilità dell'ipoteca, e vale fra istituti differenti. La banca non può "autosurrogarsi" per l'applicazione del Decreto Bersani.