Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni

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L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
 
Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono essere tanto pubblici (cioécioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
 
Il [[codice civile]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]].