Mutuo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 308:
 
====Disdetta e rimborso delle polizze assicurative====
Non essendo obbligatoria per legge nessuna polizza sul bene ipotecato, nemmeno quella contro incendio e scoppio, la Bersani II nulla precisa in merito alla gestione delle coperture assicurative in caso di surroga. La banca deve fornire al cliente l'importo delle polizze assicurative, non la copia del contratto e i riferimenti dell'assicurazione necessari per chidere la disdtta.

Spesso, la banca obbliga il cliente a stipulare l'assicurazione con una società del proprio gruppo, e pagare nuovamente, laddove la surroga dovrebbe essere completamente priva di costi per il cliente.
 
Secondo il codice delle assicurazioni, il cliente ha diritto a disdettare qualsiasi polizza poliennale con preavviso di 60 giorni, senza il quale il contratto è tacitamente rinnovato per l'anno corrente, e chiedere il rimborso, entro 60 giorni dalla disdetta e secondo le modalità da questi indicate, degli anni di premio pagati e non goduti. Tale periodo decorre come minimo dal quinto anno, non potendo per il codice civile la polizza essere vincolata al rimborso di più di 5 anni.
 
Il diritto alla disdetta e al rimborso vale ovviamente se la polizza è intestata al cliente, non sussiste se la polizza è stata firmata dalla banca e questa gli ha poi addebitato il costo. Tuttavia, la Bersani II afferma che la surroga deve essere senza costi, ed è nullo ogni patto contraio che ne ostacoli l'esercizio.
 
Per le assicurazioni sul bene ipotecato, come quella contro incendio e scoppio, la banca subentrante può accettare un cambio di vincolo della polizza a proprio favore. In questo modo, cambiando il beneficiario, chi richiede la surroga non deve pagare nuovamente tutte le coperture assicurative. </br>
Se, invece, la banca subentrante o il cliente scelgono di stipulare nuove polizze con altre compagnie assicurative, il cliente deve inviare disdetta alla vecchia compagnia e chiedere il rimborso entro 60 gioni degliper gli anni di premio non goduti, mediante assegno postale o accredito in conto presso la vecchia banca, fornendo il numero identificativo della polizza, eveentualmenteeventualmente copia per conoscenza all'ISVAP e alla banca cedente il mutuo.
 
===Posticipata estinzione===