Capotreno: differenze tra le versioni

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Il Capotreno delle Ferrovie (così come anche gli altri verificatori dei titoli di viaggio) riveste senza alcun dubbio la qualità di pubblico ufficiale perché svolge una pubblica funzione amministrativa, questo è stato riconosciuto anche dopo la trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con sentenza S.C. Cassazione n.38389/2009.
 
Per il personale delle reti ferroviarie o del trasporto regionale su gommarotaia valgono le "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto." d.P.R. 11 luglio 1980 n.782, per cui è riconosciuta la qualità di p.u. solo ed esclusivamente a coloro che hanno prestato giuramento secondo l'art.5 L.478 del 23 dicembre 1946, come dispone l'art.71 co,4 del già citato d.P.R. n.782/1980,.
 
La stessa normativa si applica ai trasporti regionali o locali su rotaia e gomma.
 
Quindi per essere riconosciuto pubblico ufficiale il verificatore dei titoli di viaggio deve avere adempiuto agli atti formali previsti dalla normativa vigente in materia di polizia dei trasporti.
 
Diversamente potrà essere solo considerato un incaricato di verifiche di carattere amministrativo come dispone la legge denominata "depenalizzazione" n.689/1981.
 
Si ricordi che il pubblico ufficiale é obbligato a denunciare per iscritto ad un ufficiale della [[polizia giudiziaria]], senza ritardo, ogni reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del suo servizio o a causa della stesso.