Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni

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==Normativa attuale==
Dalla Relazione al Codice civile del 1942 emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri.<br/>Tendenzialmente, il Codice civile non dà rilievo particolare alla situazione economica e sociale del debitore nè del creditore (salvo ipotesi eccezionali), e ripudia il principio del ''favor debitoris'', collocandolo alla stregua di un "antico pregiudizio", dando invece spazio alle regole macroeconomiche di politica monetaria e fiscale.<br/>La giurisprudenza, addirittura capovolgendo l'impianto ottocentesco, individua nella prassi i creditori '''deboli''' nei confronti dei debitori '''forti''' (quelli che beneficiano del fenomeno inflattivo e svalutativo, delle clausole protettive dell'erosione del potere di acquisto della moneta, nonchè della distribuzione di alcuni oneri sociali su tutta la collettività) ed individua tre norme che ancora darebbero rilievo al principio del ''favor debitoris'': art. 1218, 1277 e 1372 cod. civ.
 
 
[[Categoria:dirito civile]]