Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni

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Precisamente, all'articolo 18 il mentovato decreto stabilisce che «Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'[[atto]] o [[documento]]. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali».
 
Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo [[comma]] che «L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un [[notaio]], [[cancelliere]], [[segretario comunale]], o altro [[funzionario]] incaricato dal [[sindaco]]». Secondo la stesso D.P.R. 445/2000 è possibile, partendo da una fotocopia del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale e validamente produrla in luogo degli originali; ciò è indicato negli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445.
 
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiarati conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.