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La diffida ad adempiere costituisce il principale strumento affidato dal legislatore al creditore che vuole risolvere il rapporto negoziale, senza l'intervento del giudice.
{{S|diritto civile}}
Disciplinata all'art. 1454 c.c., ai fini del suo perfezionamento richiede:
{{F|diritto|marzo 2010}}
 
a)una dichiarazione per iscritto, rivolta al debitore, con cui si intima di adempiere entro un termine congruo, pena la risoluzione immediata del rapporto una volta decorso il termine. La dichiarazione deve risultare in modo inequivoco, ovvero non devono esserci dubbi circa l'effettiva volontà del creditore di avvalersi dello strumento ex art. 1454 c.c.
La '''diffida ad adempiere''' è un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte, manifesta all'altro contraente, una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
b)la fissazione di un termine congruo: approssimativamente stimato dal legislatore in 15 giorni. Ciò non esclude la possibilità di fissare un termine inferiore, ma in detta ipotesi il termine stabilito dal creditore sarà sindacabile dinanzi al giudice a quo (nella pratica, comunque, il termine è in ogni caso censurabile, in quanto la giurisprudenza ammette pacificamente il sindacato di congruità anche ove il termine sia addirittura superiore ai 15 giorni, legislativamente stabiliti, per definire la soglia limite).
c)La gravità dell'inadempimento:è risulta impossibile definire aprioristicamente quando si possa stabilere quando si è in presenza di una grave o scarso inadempimento. La risposta pertanto dovrà essere rintracciata, di volta in volta, attraverso un'analisi delle singole specificita che connotano i fatti ed il paradigma negoziale dedotto in giudizio.
 
Ebbene, come dicevamo, la diffida ad adempiere permette al creditore di potersi svincolare dal rapporto senza dover affrontare le fatiche di un processo ordinario di cognizione. In questi termini, quanto detto si traduce nell'emanazione da parte del giudice di una sentenza di mero accertamento.
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice Civile]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
Diverse sono le ragioni addotte per spiegare la ratio dell'istituto: attribbuire al creditore uno strumento rapido ed efficacie per risolvere il rapporto, o più genericamente, quale strumento di autotutela privata, ed ancora, come un rimedio volto a correggere le anomalie all'interno del rapporto sinalagmatico. Ad ogni modo, la risolutiva ex art. 1454 c.c. è bilanciata da una serie di contrappesi(gravità dell'inadempimento, termine minimo) finalizzati ad evitare che il creditore abusi della sua posizione a danno del debitore.
Vexata quaestio è rappresentata dalla natura della diffida ad adempierre;il quesito è, negozio o atto giuridico in senso stretto?
Concretamente Il problema ruota attorno all'applicabilità dell'art. 1324 c.c. Disposizione che dettata in tema di atti unilaterali "a contenuto patrimoniale" subordina l'applicabilità della disciplina contrattuale al previo giudizio di compatibilità.
La tesi maggioritaria afferma il carattere negoziale del predetto atto. Il risalto dellla volontà, muove principlamente gli autori che sostengono questa tesi: da una parte, si rileva, difatti, come nella diffida ad adempiere vi sia una precisa determinazione del creditore, finalizzata a risolvere il rapporto, mentre, nella costituzione in mora, tipico esempio di atto giuridico in senso stretto, gli effetti scaturirebbero ex lege e quindi indipendentemente da un comportamente del creditore (debitore).Si aggiunge che la risolutiva ex art 1456 c.c(ovvero un negozio) come la diffida ad adempiere, richiede, per essere efficace, una dichiarazione espressa del contraente che intenda avvalersene. Pertanto,si conclude, essendo la risolutiva espressa un negozio, altrettanto dovra dirsi della diffida ad adempiere.
 
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
 
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di [[raccomandata]] a/r) che contenga:
 
# l'intimazione ad adempiere;
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''.
 
{{Portale|diritto|Italia}}