Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni

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In [[diritto romano]] l'istituto del '''dominium ex iure Quiritium''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''res'' ad un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente [[ius civile]].
 
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la illimitatezza, la imprescrittibilità e l'elasticità. Esso si estendeva ''usque ad celum et usque ad inferos'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievi fiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''[[dominus]]'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''res'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla (cd. ''ius utendi fruendi abutendi'').
 
Il suo diritto era tutelato da un'apposita [[actio in rem]]: la ''[[rei vindicatio]]''.
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Per il ''[[ius civile]]'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''res'' da trasferire era una ''[[res mancipi]]'', ovvero tramite semplice consegna (''[[traditio]]'') della cosa se si fosse trattato di ''[[res nec mancipi]]''. Qualora il trasferimento di una ''[[res mancipi]]'' non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva ''dominus ex iure Quiritium'', mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ''[[ius civile]]'' pur avendo acquistato la ''res''.
 
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] (''actio Publiciana'') con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una ''[[exceptio]] rei venditae ac traditae'' per tutelarlo qualora il ''[[dominus]]'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
 
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal [[ius honorarium]] e tecnicamente definita [[in bonis habere]]. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').