Pro soluto: differenze tra le versioni
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[[Categoria:Diritto italiano]]
''Note tratte dal sito www.unioneconsulenti.it''
'''Cessione pro soluto'''▼
L
▲Cessione pro soluto
▲La legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.
Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.
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Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.
'''Cessione pro solvendo'''
:Lo stesso art. 1267 cit., però, stabilisce altresì che il creditore cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.
Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:
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