Pro soluto: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6:
[[Categoria:Diritto italiano]]
''Note tratte dal sito www.unioneconsulenti.it''
'''Cessione pro soluto'''
▲:a legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.
Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.
Riga 17:
'''Cessione pro solvendo'''
Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:
|