Nemo ad factum precise cogi potest: differenze tra le versioni

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L'art 2931 del codice civile prevede che se non si è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato.
 
Il codice civile si riferisce a oblighiobblighi di fare ''fungibili'', per i quali non è necessaria la collaborazione attiva dell'obbligato, vale a dire che possono essere eseguiti con l'intervento di terzi.
 
==Altre ipotesi==