Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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La prima, detta della "individuazione", allo scopo identificativo, richiede "la sola indicazione del fondamento e della ragione dell'azione", ossia l'indicazione del rapporto giuridico affermato dall'attore, con la conseguenza che il mutare dei fatti non comporta mutamento della [[causa petendi]].
La seconda, definita della "sostanziazione", richiede "l'indicazione del fatto costitutivo del diritto che si fa valere". Ciò che rileva, in questo caso, è quindi la "allegazione dei fatti costitutivi, con la conseguenza che il mutare del rapporto giuridico non comporta mutamento della domanda".
La dottrina più avvertita, tuttavia, ha correlato la possibilità di mutatio alla azionabilità di diritti
Questi ultimi si caratterizzano, come già accennato sopra, per l'incentrarsi della [[causa petendi]] non già sul fatto costitutivo, bensì sul fatto lesivo, e per il polarizzarsi dell'azione sostanzialmente nel [[petitum]]. Così, l'azione di rivendica del diritto di proprietà su di un bene immobile non muterà le sue caratteristiche in dipendenza del titolo di proprietà dedotto dalla parte, ad esempio usucapione o accessione, essendo il diritto fatto valere, per natura unico e irripetibile (concetto efficacemente cristallizzato nel brocardo latino "res amplius quam semel mea esse non potest") .
Per i diritti eterodeterminati il collegamento col fatto costitutivo rappresenta l'elemento indispensabile per l'identificazione dell'azione: una parte potrebbe, in tesi, essere titolare di diversi rapporti di credito nei confronti della controparte e ciascuno di essi dovrebbe essere individuato in base al titolo, ad esempio mutuo o corrispettivo di forniture e così via.
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