Alimenti (diritto): differenze tra le versioni

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* il coniuge (quando non sussiste l'obbligo di mantenimento ovvero il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell'assegno di divorzio);
* i figli , anche se adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
* i [[genitore|genitori]] e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
* gli adottanti;
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Oltre a quelle su indicate vi sono altre ipotesi di soggetti tenuti all'obbligazione alimentare.
 
Infatti agli alimenti è tenuto anche il donatario, con precedenza su tutti gli altri obbligati, così come
gli alimenti sono anche dovuti dal coniuge cui sia imputabile la nullità del [[matrimonio]] in favore dell'altro coniuge di buona fede, ove non vi siano altri obbligati.