Ricercatore: differenze tra le versioni

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==Il ricercatore universitario in Italia==
===Istituzione e compiti===
 
Nell'ordinamento legislativo italiano il ruolo di '''ricercatore universitario''' è stato istituito col Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.<ref>cit.</ref>
La legge 4 novembre 2005 , n. 230<ref>[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2005-11-05&redaz=005G0225&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20110220 Legge 2005/230]</ref> (Art. 7) prevedeva la messa ad esaurimento del ruolo a partire dal 2013. La Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010<ref>[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2011-01-14&redaz=011G0009&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20110220 Legge 240/10]</ref> (Art. 29, Comma 1) ha anticipato la messa ad esaurimento al 2011. La stessa legge, all'articolo 24, ha istituito la nuova figura del ricercatore a tempo determinato.
I compiti dei ricercatori universitari sono stabiliti dal citato decreto all'Art. 32 come segue.
 
===Ricercatore a tempo indeterminato===
 
====Istituzione e compiti=== =
 
I compiti dei ricercatori universitari a tempo indeterminato sono stabiliti dal citato decreto all'Art. 32 come segue.
 
{{quote|I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali... Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta... Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.}}
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legge 341/90 possono essere attribuiti dalle strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e con il consenso dell'interessato, l'affidamento o la supplenza di ulteriori corsi o moduli; ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 21 giugno 1995 la disposizione dell'art. 12 comma 3 della legge 341 è estesa ai ricercatori non confermati;</ref>. In effetti, il compito istituzionale dei ricercatori sarebbe dovuto consistere nello svolgere ricerca; infatti, formalmente, le strutture universitarie non sono tenute ad assegnare loro compiti didattici integrativi, per i quali è previsto, nel citato Art. 32, un numero massimo di ore, ma non un minimo.
 
====Giudizio di conferma====
 
Come precisato all'Art. 31, ''I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma... Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati''. Il giudizio, se sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta. ''Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo... e può avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione''.
 
====Il problema dello stato giuridico====
 
La citata legge 382 è completamente vaga sulla questione dello stato giuridico dei ricercatori universitari. L'Art. 34, dal titolo ''Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari'' lascia in sospeso la questione.
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Questa parte della legge è tuttora in vigore, e lo stato giuridico dei ricercatori non è ancora stato definito.
 
====La situazione nei primi anni 2000====
 
In realtà, pur non essendo considerati docenti, attualmente i ricercatori svolgono preminentemente attività didattica. Marco Cattaneo, in un recente intervento pubblicato da [[Le Scienze]]<ref>[http://cattaneo-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/03/23/riforma-gelmini-a-pensar-male-si-fa-peccato%E2%80%A6/ Le scienze Blog, 23 marzo 2010]</ref> considera
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{{quote|se un giorno i ricercatori delle università italiane incrociassero le braccia, non in assoluto, ma decidendo semplicemente di sospendere la didattica? Non è un’ipotesi peregrina, ma sarebbe un disastro. I ricercatori sono all’incirca il 40 per cento del corpo docente delle università italiane. Corpo docente, sì, perché tengono corsi, tanti corsi, spesso a costo zero per l’università, anche se percepiscono uno stipendio decisamente inferiore a quello degli associati (o se preferite “professori di seconda fascia”). In teoria, non sarebbe il loro mestiere...}}
 
====La messa ad esaurimento del ruolo====
 
{{incorso}}
UnIl disegnoruolo didei leggericercatori dela ministrotempo [[Mariastellaindeterminato Gelmini|Gelmini]],è attualmentestato in discussione al parlamento, prevede la messamesso ad esaurimento deldalla ruolo diLegge ricercatoren. a240/10 tempodel indeterminato,30 sostituendolodicembre con una nuova figura di ricercatore a tempo determinato2010. La messa ad esaurimento del ruolo entro il 2011 era già stata prevista da norme precedenti.dalla
La legge 4 novembre 2005 , n. 230. Attualmente (2011) i ricercatori a tempo indeterminato costituiscono circa il 40% del personale che insegna nelle università.
 
===Ricercatore a tempo determinato===
{{S sezione|diritto}}
 
La figura del ricercatore a tempo determinato è stata istituita dalla Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, all'articolo 24.
 
==La mobilitazione contro la ‘riforma Gelmini’==