Trust: differenze tra le versioni

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Il recente orientamento di giurisprudenza tributaria e amministrazione finanziaria (vedi) ha ricondotto il trust ad un regime fiscale più idoneo all'istituto, superando così l'iniziale interpretazione e conseguente prassi impositiva così come delideati dalla Circolare Ag. Entrate n.48/E-'07 (imposta proporzionale). Ciò determina, sostanzialmente, l'assoggettamento a imposta fissa dell'atto costitutivo di trust e gli atti di conferimento in esso di beni, in luogo della ben più gravosa aliquota proporzionale. In molte ipotesi applicative il risparmio di imposta è evidentissimo e particolarmente consistente.
 
Il trust prevede la particolare circostanza che il proprietario di un bene può spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo. PoichéDopo nonlo èspossessamento agevolela dimostraretassazione cheriguarderà ilin denaroprimo faccialuogo riferimentoil altrust suo(salvo anticola proprietario,tassazione nondei èbeneficiari possibiledei tassarloredditi, inove capoprevisti adin egliatto), similmente a quanto accade a seguito del conferimento di beni in società di comodo istituite ad hoc<ref>Paolo Mondani, [http://www.report.rai.it/R2_popup_articolofoglia/0,7246,243%5E1087047,00.html La Banca dei Numeri Uno], ''Rai3 Report'', 15 novembre 2009</ref>.
 
Nel [[Regno Unito]] i trust sono strutture anonime ma soggette a tassazione.