Gradimento: differenze tra le versioni

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Il '''gradimento''' costituisce, ai sensi dell’art. 4 della [[Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche]] del 1961, il presupposto necessario affinché lo Stato accreditatario possa effettivamente inviare un [[Ambasciatoreagente diplomatico]] designato nel Paese di destinazione aper svolgere le funzioni di Capocapo Missione.della [[missione diplomatica]].
 
In Italia la procedura seguita per la concessione del gradimento prevede che un’Ambasciata provveda a comunicare al [[Ministero degli Affari Esteri]] il nominativo dell’Ambasciatore designato, fornendo al contempo tutti i dati biografici rilevanti. Successivamente la Farnesina avvia la procedura volta all’acquisizione di taluni pareri sulla persona indicata forniti dalla nostra Ambasciata presso lo Stato accreditante, dalla Direzione Geografica ministeriale competente e dai Servizi di "[[Intelligence]]". Una volta ricevuti i suddetti pareri, il Ministero degli Esteri trasmette la documentazione al Consigliere Diplomatico del [[Presidente della Repubblica]], il quale ha l’ultima parola, secondo quanto disposto dall’art. 87 della Costituzione, in materia di accreditamento. Qualora il Capo dello Stato decida di non concedere il proprio gradimento, l’Italia non è peraltro tenuta, in base allo stesso art. 4 della Convenzione di Vienna, a motivare il diniego.