Ipoteca: differenze tra le versioni
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{{F|diritto|maggio 2010}}
L'ipoteca è uno dei diritti di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati.<ref>http://www.mutuionline.it/guidaestrumenti/approfondimento/indexgaranzie.asp</ref>
{{l|settembre 2008}}
L''''ipoteca''' è un [[diritto]] accordato ad un [[credito]]re (per esempio una [[banca]]) su un [[bene immobile]] o [[bene mobile registrato]], senza che il debitore-proprietario del bene, che costituisce la garanzia, ne perda il possesso.
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Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.
Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, che rimane al debitore.
==Cenni storici==
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==Specialità ed indivisibilità==
L'ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).<ref>http://www.dirittoprivatoinrete.it/ipoteca.htm</ref>
La specialità dell'ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
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