Trattamento di fine rapporto: differenze tra le versioni
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| Riga 2: == Definizione == Il TFR viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: [[licenziamento]] individuale e collettivo, [[dimissioni]], ecc. La legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'[[articolo (legge)|articolo]] 2120 del [[Codice civile italiano|Codice Civile]], rubricato ''Disciplina del trattamento di fine rapporto'' il quale stabilisce che: * Garanzia del TFR: «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni» *Rivalutazione del TFR (4° e 5° comma): «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'[[indice dei prezzi al consumo]] per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'[[ISTAT]], rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»; | |||