Contra non valentem agere non currit praescriptio: differenze tra le versioni

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Sostituito articolo non pertinente: è l'art. 2942 sulla sospensione della prescrizione
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==Diritto italiano==
In Italia la materia è regolata dall'art. 2942 in cui si stabilisce come il decorso della prescrizione resti sospesa nei confronti di minori non emancipati, interdetti per il periodo in cui non siano rappresentati da un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina. La sospensione della prescrizione si verifica anche in tempo di guerra a favore dei militari e di quei soggetti che si trovano impegnati a qualsiasi titolo a seguito delle forze militari.
In Italia la materia è regolata dall'art. 2935: {{quote|''(Decorrenza della prescrizione)'' La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.}}
 
==Giurisprudenza==