In [[Italia]], l'equo compenso è regolato dalla legge n° 633 del [[22 aprile]] [[1941]]<ref>{{cita web|autore=[[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento italiano]] |url=http://it.wikisource.org/wiki/L._22_aprile_1941,_n._633._Protezione_del_diritto_d%27autore_e_di_altri_diritti_connessi_al_suo_esercizio |titolo=Legge 22 aprile 1941, n° 633|accesso=21-05-2010}}</ref>; le quote del compenso vengono stabilite con direttiva del [[Ministero per i beni e le attività culturali]]. L'ultima normativa è il [[Decreto Ministeriale]] del [[30 dicembre]] [[2009]].<ref name="decreto">{{cita web|url=http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481888506_d1.pdf|formato=PDF|titolo=Decreto ministeriale del 30 dicembre 2009 relativo alla "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"|autore=[[Ministero per i Beni e le Attività Culturali]]|accesso=20-05-2010}}</ref>
Il compenso è calcolato sulla base della capacità di memorizzazione per i supporti, e su una percentuale del prezzo di vendita per i dispositivi; tale somma deve essere pagata dal produttore, distributore o importatore del prodotto.<ref name=faq>[http://www.siae.it/Faq_siae.asp?click_level=4000.2100&link_page=MusicaMFV_CopiaPrivataFAQ.htm Copia privata & Domande e Risposte]. [[SIAE]].it</ref>