Ne eat iudex extra petita partium: differenze tra le versioni
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'''''"Ne eat iudex extra petita partium"''''' (alla lettera: 'il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti') è un [[brocardo]] che esprime un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il ''principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato'', corollario del più generale ''[[principio dispositivo]]''. Viene anche citato in forma più estesa: '''''"ne eat iudex ultra petita partium, sententia debet esse conformis libello"''''' (alla lettera: 'il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti, la sentenza deve essere conforme alla domanda').
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono duqnue gli elementi dell'azione, dalla quale prende il via il processo, a delimitare il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizione'') o una cosa diversa (''ultrapetizione'').
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