Discussione:Laurea: differenze tra le versioni

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<br>Esiste solo una tabella di equipollenza (che è ben diverso da equiparazione ed equivalenza) tra ciascun diploma di laurea del vecchio ordinamento e una o più classi (in maniera tassativamente alternativa) delle lauree specialistiche del nuovo, varata con D.I. 5 maggio 2004 (come rettificato dal D.I. 14 ottobre 2004 e integrato dal D.I. 15 dicembre 2004), ai fini dei concorsi pubblici; per info cfr. http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
<br>--[[Utente:213.140.16.186|213.140.16.186]] 11:50, ott 29, 2005 (CEST)
 
Questa storia va avanti da 14 anni.
Alle elementari, medie e superiori valgono le annualità: si viene promossi (eventualmente) da un anno al successivo. All'università c'erano (ci sono) gli esami da superare in non meno di N anni. Nel 1999 decisero di dare un titolo intermedio per attrarre studenti. Quindi la laurea v.o. venne divisa in 3+2 anni (180+120 crediti).
La laurea v.o. era il 2 ciclo universitario e lo è rimasta assieme alle lauree specialistiche e magistrali.
 
I laureati v.o. accedono ai dottorati di ricerca, usano il titolo "dottore magistrale", possono insegnare e iscriversi agli ordini professionali (avvocati, biologi, ingegneri) come i laureati magistrali.
Anzi. Chi ha una laurea 3+2 non è accettato dall'ordine degli avvocati. Accettano solo v.o. e ciclo unico.
 
"L''''equipollenza''' dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina l''''equivalenza''', a '''tutti gli effetti giuridici''', di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano." (Wikipedia, voce "Titoli di studio in Italia")
 
"A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. '''La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999''', n. 509." (Decreto 22 ottobre 2004, n.270, art. 13 comma 7)
 
"Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di:
-
diploma di laurea ('''vecchio ordinamento''');
-
diploma di laurea specialistica/magistrale;
-
analogo titolo accademico conseguito anche all’estero, già dichiarato equipollente dalle autorità italiane o riconosciuto equivalente ai suddetti tit oli accademici, ai soli fini di partecipazione al concorso per l’ammissione al '''dottorato'''" (http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/A4174C45-5823-40EE-91B8-482AC0474D6B/269938/20130508_1bando_ita_finale.pdf)
 
Maurizio Masetti 09.06.2013
 
 
== Valore legale del titolo di studio ==
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