Controllo (diritto): differenze tra le versioni
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==Controllo sugli atti==
Il ''controllo sugli atti'' ha ad oggetto singoli atti giudici, di diritto pubblico o privato. Può essere ''obbligatorio'' o ''a richiesta'', secondo che chi emana l'atto debba sottoporlo al controllo o gli sia lasciata la facoltà di farlo.
* ''di legittimità'', se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;▼
* ''di merito'', se verte sulla conformità dell'atto [[discrezionalità|discrezionale]] all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili. In quest'ambito si può ulteriormente distinguere il controllo ''di tecnicità'', basato su regole regole tecnico-scientifiche, dal controllo ''di merito'' in senso stretto, basato su criteri di opportunità e convenienza. ▼
===Controllo di legittimità e merito===
In relazione al parametro di valutazione, il controllo sugli atti si distingue in:
* ''preventivo'', se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato o produca i suoi [[effetto giuridico|effetti]]. Al tal fine, è richiesta <nowiki>l'</nowiki>''autorizzazione'' del soggetto che esercita il controllo, prima dell'emanazione dell'atto, oppure il ''visto'' (in caso di controllo di legittimita) o <nowiki>l'</nowiki>''approvazione'' (se il controllo si estende al merito) del medesimo soggetto, prima che l'atto produca i suoi effetti;<ref>L'autorizzazione ha ad oggetto un atto non ancora perfezionato (''controllo antecedente''), mentre visto e approvazione hanno ad oggetto un atto già perfetto ma non ancora efficace (''controllo susseguente''). Ne segue che l'autorizzazione incide sulla formazione dell'atto e, dunque, sulla sua [[validità (diritto)|validità]], mentre l'approvazione e il visto incidono solo sulla sua [[efficacia (diritto)|efficacia]]</ref>▼
▲* ''controllo di legittimità'', se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;
* ''successivo'', se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (''annullamento'') o i suoi effetti (''revoca''), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico (''controllo repressivo''), oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (''controllo sostitutivo'').<ref>In quest'ultimo caso, oggetto del controllo non è, dunque, un atto positivo ma l'omissione di un atto dovuto</ref>▼
▲* ''controllo di merito'', se verte sulla conformità dell'atto [[discrezionalità|discrezionale]] all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili.
===Controllo preventivo e successivo===
In relazione al momento in cui interviene, il controllo sugli atti si distingue in:
▲* ''controllo preventivo'', se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato (''controllo antecedente'') o produca i suoi [[effetto giuridico|effetti]] (''controllo susseguente'').
▲* ''controllo successivo'', se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (''annullamento'') o i suoi effetti (''revoca''), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico (''controllo repressivo''), oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (''controllo sostitutivo'').<ref>In quest'ultimo caso, oggetto del controllo non è, dunque, un atto positivo ma l'omissione di un atto dovuto</ref>
==Controllo sugli organi==
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