Controllo (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[diritto]] il '''controllo''' è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto diverso da quello che svolge l'attività controllata.
 
Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una statuizione. La ''verificazione'' è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue la valutazione che si esprime in un ''giudizio'', interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio segue la ''statuizione'', positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione ecc.) e che può avere natura di [[provvedimento]] o di atto endoprocedimentale (nel caso del controllo preventivo esercitato nell'ambito nel [[procedimento]] per l'adozione del provvedimento controllato).
 
Il controllo può essere esercitato da un [[organo (diritto)|organo]] nei confronti di un altro organo dello stesso [[ente (diritto)|ente]] (''controllo interorganico'') oppure da un [[soggetto di diritto|soggetto]] o da un organo nei confronti di un altro soggetto (''controllo intersoggettivo''). Può essere sugli [[atto giuridico|atti]] oppure sugli [[organo (diritto)|organi]].