Sbattezzo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 41:
La richiesta viene perciò inoltrata in conformità alla [[Norma giuridica|normativa]] dello [[Stato]] italiano in materia di trattamento di dati sensibili, per la quale i dati che possano rivelare tendenze religiose sono oggetto di tutela, e può perciò ricevere tutela giurisdizionale in caso di mancata ottemperanza degli enti interpellati. Sino a tale eventuale occorrenza, però, resta azione meramente riguardante le forme dei rapporti fra la persona non più fedele e gli enti della sua precedente religione. Non va quindi confusa con supposti "riti o contro-riti" di altra natura, ad esempio religiosa, ma ha piuttosto a che fare con le burocrazie interne degli enti religiosi.
 
La Chiesa cattolica ha recepito le conseguenze legali di tali normative emanando proprie normative in merito alla tenuta dei dati personali, che su alcuni aspetti non sono completamente congruenti con quelle dello Stato italiano. Ad esempio, spesso a chi presenta istanza di rettifica dei propri dati personali usando la procedura validata dal [[garanteGarante per la protezione dei dati personali|Garante della privacy]], che prevede l'invio per raccomandata di una richiesta accompagnata da fotocopia della [[carta d'identità]] del richiedente, viene richiesto, sulla base di normative della Chiesa cattolica,<ref>Il [http://www.chiesacattolica.it/cci_new/pagine/2379/decretogeneraleprivacy.pdf Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana in materia di Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza], all'Art. 2 § 7, recita: "Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato."
Tale richiesta fu ritenuta non dovuta da una nuova decisione del garante per la Privacy ([http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1083599 Dati sensibili - Annotazione nel registro dei battezzati - 5 novembre 2003])</ref> di presentarsi presso uffici della chiesa personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, nonostante un pronunciamento contrario del garante della privacy del [[5 novembre]] [[2003]], con quale fu confermata la sufficienza dell'identificazione nel postulare in forme meno gravose.<ref>
Nella decisione fu ritenuto sufficiente, in analogia con altre procedure, l'inoltro della richiesta a mezzo lettera "''sottoscritta dall'interessato e accompagnata da copia di un documento che ha consentito di accertarne l'identità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 13 della legge n. 675/1996 e art. 18 del d.P.R. n. 501/1998)''"</ref>