Servizio civile (Italia): differenze tra le versioni

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La legge n. 226 del 23 agosto 2004<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|numero=226|anno=2004|mese=08|giorno=23|titolo=Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore}}</ref>, che determinò la sospensione del servizio di leva, a partire dal 1° [[gennaio]] [[2005]], pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio.
 
In [[Italia]] la scelta del servizio civile sostitutivo comportava alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di avere il diritto alla legittima difesa, alotterere [[porto d'armi]], e impediva di praticare qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio il [[vigile urbano]], la [[guardia giurata]], oltre ovviamente ad impedire la carriera nell'[[esercito italiano|esercito]], nella [[polizia]], [[guardia di finanza]], [[carabinieri]], [[vigili del fuoco]] e similinelle forze armate dello stato. Inoltre, lo svolgimento del servizio civile rendeva difficile, se non impossibile, l'assunzione in aziende che lavorano per la difesa.
 
Per chi è stato obiettore fino al [[2007]] le limitazioni di cui sopra erano perduranti a vita. In seguito, con l'emanazione della 2 agosto 2007 n. 130, è ora possibile rinunciare allo stato di obiettore. Infatti la norma prevede che trascorsi almeno 5 anni dal congedo, dopo aver espletato il servizio civile sostitutivo obbligatorio, la rinuncia è esercitabile mediante presentazione di dichiarazione irrevocabile all'[[Ufficio nazionale per il servizio civile]].