Diffida: differenze tra le versioni

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Con il termine '''diffida''' si intende è un atto formale, di solito inviato mediante [[raccomandata]] a/r, con il quale si intima ad una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Attraverso la stesura di una diffida, il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'autorità competente.
 
== Struttura dell'atto ==
Dal punto di vista formale la diffida si compone di una prima parte in cui ci si presenta, di una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti e di una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito. In mancanza di quanto intimato, l'autore della diffida avverte in genere di dar corso alle vie legali.
 
== Differenze con la diffida ad adempiere ==
Particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
 
== Differenze con la intimazione ad adempiere ==
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
 
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Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''.
 
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[[Categoria:diritto civile italiano]]