Diffida: differenze tra le versioni

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La diffida ad adempiere è un [[atto unilaterale]] e [[recettizio]] di [[autonomia privata]] , con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte, manifesta all'altro contraente, una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.</br>
 
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] regolata nel [[Codice Civile]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
 
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del [[codice civile]] che, testualmente, prevede:
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In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di raccomandata a/r ) che contenga:
 
# [[[l'intimazione ad adempiere]]];
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il