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In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di raccomandata a/r ) che contenga:
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# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il
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