Di diritto pontificio: differenze tra le versioni
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Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "di diritto diocesano" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva fondazioni; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/>
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''Conditae a Christo'' di [[papa Leone XIII]] (
== Note ==
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