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Il '''gradimento''' costituisce, ai sensi dell’art. 4 della [[Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche]] del 1961, il presupposto necessario affinché lo Stato accreditatario possa effettivamente inviare un [[agente diplomatico]] nel Paese di destinazione per svolgere le funzioni di capo della [[missione diplomatica]].
In Italia la procedura seguita per la concessione del gradimento prevede che un’Ambasciata provveda a comunicare al [[Ministero degli Affari Esteri]] il nominativo dell’Ambasciatore designato, fornendo al contempo tutti i dati biografici rilevanti. Successivamente la Farnesina avvia la procedura volta all’acquisizione di taluni pareri sulla persona indicata forniti
La fase successiva alla concessione del gradimento prevede la presentazione delle [[Lettere Credenziali]] al Presidente della Repubblica (e di una copia “d’uso” al Capo del [[Cerimoniale#Cerimoniale Diplomatico della Repubblica|Cerimoniale Diplomatico]]) e solo a partire da quel momento l’Ambasciatore designato assume effettivamente le piene facoltà di Capo Missione.
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