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Nel [[diritto]] la '''fattispecie''' (dal [[lingua latina|latino]] ''facti species'', 'apparenza di fatto', nel senso di fatto immaginato, situazione-tipo ipotizzata) è la parte della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.
 
Nel [[diritto]] laLa '''fattispecie''' (dal [[lingua latina|latino]] ''facti species'', 'apparenza di fatto', nel senso di fatto immaginato, situazione-tipo ipotizzata), in [[diritto]], è la parte della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.
 
==Caratteri generali==
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== Voci correlate ==
*[[Fatto giuridico]]
*[[Atto giuridico]]
*[[Fatto giuridico]]
*[[Giudizio di fatto]]
*[[Istituto giuridico]]
*[[Qualificazione giuridica]]
*[[Giudizio di fattoSentenza]]
 
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