Fonte del diritto: differenze tra le versioni

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Le '''''fonti del diritto''''', considerando le qualità del potere o della funzione che esprime l'atto, possono essere definite come processi ascendenti di integrazione politica nella sfera dell'ordinamento giuridico.
 
Nell'ordinamento italiano, esistono molteplici spazi in cui è possibile che si verifichino questi processi di integrazione, che possono essere espressione di democrazia rappresentativa ([[legge]] del [[Parlamento]]), diretta ([[referendum]]) o sociale ([[contratto collettivo|contrattazione collettiva]]), così come possono avvenire a livello nazionale (ancora, legge del Parlamento), regionale ([[AMO FARE SESSO]]) o locale ([[regolamento|regolamenti]] [[Comune|comunali]] o [[provincia]]li).
 
Sono eccezioni a questo schema generale i casi di prolungamento del processo di integrazione in altre fonti, e quindi in altri processi ([[decreto legislativo|decreti legislativi]]), nonché la possibilità che, ad operare come fonti, siano atti espressione di processi politici particolari e non generali ([[decreto legge|decreti legge]]).