Fermo tecnico: differenze tra le versioni

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Si intende per '''fermo tecnico''' la voce [[diritto|giuridica]] specialistica relativa al campo della [[responsabilità aquiliana]] e della [[responsabilità civile]] auto e generale.
Sostanzialmente il fermo tecnico è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato. Tale fermo comporta chiari effetti nell'utente che, per causa ad esso non addebitabile, si trova a dover rinunciare all'uso dell'auto o del veicolo per un determinato periodo, incidendo tutto ciò nella organizzazione degli impegni, della vita professionale e del tempo libero dello stesso.
 
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosiddetto ''emergente'', come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della [[benzina]], oltre ad una somma forfettaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo.<ref>''Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908.</ref><ref>''Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963.''</ref>
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==Collegamenti esterni==
*[{{cita web|http://www.ania.it |Sito dell'Ania]}}
*[{{cita web|http://www.isvap.it |Sito dell'Isvap]}}
*[{{cita web|http://www.altroconsumo.it/asp/rcmoto/elenco_ass.html |Sito di Altroconsumo]}}
 
[[Categoria:Diritto civile]]