Privilegio: differenze tra le versioni

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Il '''privilegio''' è la [[prelazione]] che la [[legge]] accorda al [[creditore]] in relazione alla causa del suo credito, il quale viene così preferito nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni del debitore rispetto a quei crediti non assistiti da identica posizione di prelazione (e perciò detti ''chirografari'').
 
Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge. I privilegi sono '''tipici''', perciò non possono essere creati dall’[[autonomia privata]]. Il privilegio può essere '''generale''' (quando grava su ''tutti'' i beni mobili del debitore) o '''speciale''' ( quando incide su ''dati beni'', mobili o immobili, di quest’ultimo).
 
Il privilegio generale non è un diritto soggettivo, ma una qualità del credito; il privilegio speciale è invece un diritto reale di garanzia (infatti, in questa sua natura, a differenza di quello generale, può anche esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio).