Copia privata (Italia): differenze tra le versioni

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La copia non deve essere superiore al 15% per opere cartacee, e per "fonogrammi e videogrammi" solo se questa è effettuata da una [[persona fisica]], per uso esclusivamente personale (senza scopo di lucro o fini commerciali) e attraverso l'utilizzo di dispositivi e supporto per i quali sia già stato pagato il compenso per copia privata<ref name=faq>[http://www.siae.it/Faq_siae.asp?click_level=4000.2100&link_page=MusicaMFV_CopiaPrivataFAQ.htm Copia privata & Domande e Risposte]. [[SIAE]].it</ref>.
 
== Norme di riferimento ==
 
Nell'ambito della copia privata, il riferimento è la Legge 633/1941 sul diritto d'autore<ref name=L633>[http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio] (testo consolidato al 28-01-2008, non ufficiale). SIAE.it</ref>.<ref> Jarach-Pojaghi ''Manuale del diritto d'autore'' Mursia p. 393 </ref> Il diritto di riproduzione dell'opera dell'ingegno è regolato nell'art. 13<ref name=L633 />, mentre la "Riproduzione privata ad uso personale" è regolata dall'art. 71-sexies<ref name=L633 />, che consente la copia privata di "fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto" a patto che sia effettuata da una persona fisica (e non sia effettuata da terzi), ad uso personale (senza scopi di lucro né commerciali) e nel rispetto di misure tecnologiche di protezione (regolati dall'art. 102-quater<ref name=L633 />). Nell'art. 71-septies<ref name=L633 /> viene introdotto il meccanismo del compenso corrisposto alla [[SIAE]] su una quota del prezzo di listino del dispositivo adatto alla registrazione. Tale compenso viene anche esteso nell'ambito della [[videoregistrazione da remoto]].
 
Per quanto riguarda la riproduzione cartacea, questa è regolata nell'art 68<ref name=L633 />, che la permette se effettuata a mano o "con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico"; con la legge n. 248 del 18 agosto 2000 ne viene però permessa la riproduzione personale attraverso [[fotocopia]] se in misura non superiore al 15% dell'opera.
 
== Equo compenso ==
{{vedi anche|Equo compenso in Italia}}
 
In [[Italia]], l'equo compenso è regolato dalla legge n° 633 del 22 aprile [[1941]]<ref>{{cita web|autore=[[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento italiano]] |url=http://it.wikisource.org/wiki/L._22_aprile_1941,_n._633._Protezione_del_diritto_d%27autore_e_di_altri_diritti_connessi_al_suo_esercizio |titolo=Legge 22 aprile 1941, n° 633|accesso=21-05-2010}}</ref>; le quote del compenso vengono stabilite con direttiva del [[Ministero per i beni e le attività culturali]]. L'ultima normativa è il [[Decreto Ministeriale]] del 30 dicembre [[2009]].<ref name="decreto">{{cita web|url=http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263481888506_d1.pdf|formato=PDF|titolo=Decreto ministeriale del 30 dicembre 2009 relativo alla "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"|autore=[[Ministero per i Beni e le Attività Culturali]]|accesso=20-05-2010}}</ref>
 
Il compenso è calcolato sulla base della capacità di memorizzazione per i supporti, e su una percentuale del prezzo di vendita per i dispositivi; tale somma deve essere pagata dal produttore, distributore o importatore del prodotto.<ref name=faq>[http://www.siae.it/Faq_siae.asp?click_level=4000.2100&link_page=MusicaMFV_CopiaPrivataFAQ.htm Copia privata & Domande e Risposte]. [[SIAE]].it</ref>
 
== Evoluzione della normativa ==
 
In un contenzioso sorto nel [[2006]] da un cittadino italiano e la [[Universal Pictures]], riguardo l'impossibilità del primo ad effettuare una copia di [[backup]] dei propri [[DVD]] (legalmente acquistati) se non violando i sistemi anticopia, nel [[2009]] il Tribunale di Milano ha stabilito che la tutela va destinata al diritto esclusivo di riproduzione detenuto dai titolari, "scavalcando" così il diritto alla copia privata<ref>Gaia Bottà, [http://punto-informatico.it/2709027/PI/News/drm-batte-copia-privata.aspx DRM batte copia privata]. Punto-Informatico, 15-10-2009</ref>.
 
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A sei anni dal DL 68/2003 (che si occupava del recepimento della [[Direttiva dell'Unione europea|direttiva]] 2001/29/CE), nel gennaio [[2010]] il [[Ministero per i Beni e le Attività Culturali]] [[Sandro Bondi]] ha firmato il decreto relativo alla rideterminazione dei compensi per copia privata<ref>[http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_561103355.html Bondi, firmato decreto rideterminazione compenso per copia privata]. ''www.beniculturali.it'', 14-01-2010</ref><ref>[http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=News&IDNews=4973 Ministero Beni Culturali: firmato il decreto che ridetermina il compenso per la copia privata], ''Diritto d'autore.it'', 15-01-2010</ref>.</br>
== Chi ha il "diritto" ==
 
== Chi ha il "diritto" ==
La normativa italiana sulla copia privata prevede che possano beneficiare del diritto esclusivo di riproduzione senza il consenso preventivo (licenza) di autori, produttori e artisti solamente le persone fisiche a condizione che tale riproduzione venga effettuata:
</br>
* per uso strettamente personale;</br>
* senza scopo di lucro; </br>
* senza fini commerciali di alcun genere;</br>
* attraverso l’utilizzo di apparecchi e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto l’equo compenso per “copia privata” previsto dalla legge.</br>
 
In qualsiasi altra condizione, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi (in assenza di licenza di autori, artisti e produttori) prevede la violazione del diritto esclusivo di riproduzione, ed è illegale e penalmente perseguibile.
 
</br>
Esistono in oltre alcuni casi particolari che risultano penalmente perseguibili, quali:
</br>
* la riproduzione effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica;
* la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione da parte di persona fisica per uso personale.
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== Voci correlate ==
* [[SIAE]]
* [[Copia privata]]
* [[Equo compenso]]
* [[Equo compenso in Italia]]
 
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.punto-informatico.it/3018123/PI/Commenti/equo-compenso-riscossa.aspx Equo compenso, la riscossa] da [[Punto Informatico]]
* [http://www.leggioggi.it/2011/10/23/le-bugie-della-siae-sullequo-compenso/ Le bugie della SIAE sull'equo compenso] da LeggiOggi
* [http://scorza.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/12/06/copia-privata-che-l%E2%80%99equo-compenso-sia-davvero-equo/ Copia privata: che l'equo compenso sia davvero equo!] da [[l'Espresso]]
 
{{portale|diritto}}