Abate: differenze tra le versioni
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* Un Abate che presiede solamente ecclesiastici e laici legati al suo convento appartiene al grado più basso e la sua giurisdizione comporta quella che è chiamata esenzione passiva (exemptio passiva) dall'autorità del [[vescovo]] [[diocesi|diocesano]].
* Se la giurisdizione di un Abate si estende, oltre i limiti della sua abbazia, sugli abitanti, sia ecclesiastici che laici, di un certo distretto o territorio che formano parte integrante della diocesi di un vescovo, appartiene al grado intermedio (praelatus quasi nullius dioecesis) e la sua esenzione è chiamata attiva (exemptio activa).
* Infine, quando un Abate ha giurisdizione sul clero e sui laici di un distretto o territorio (comprendente una o più città) che si estende su più diocesi, la sua abbazia è disegnata vere nullius dioecesis (di nessuna diocesi) e, eccettuati solo alcuni diritti, per il suo esercizio è richiesto l'ordo episcopalis. La sua autorità è pari a quello di un vescovo. Questo è il terzo e più alto grado della dignità di Abate. Negli [[Stati Uniti]] ed in [[Inghilterra]] non c'è alcuna abbazia vere nullius. Negli altri paesi, fra le abbazie di questa classe possono essere menzionate: in [[Italia]], l'abbazia di Monte Cassino, fondata da San Benedetto intorno al 529; l'abbazia di Subiaco, titolare della quale è sempre un [[Cardinale|cardinale]]; l'abbazia di San Paolo extra Muros (Roma); quella di Monte Vergine, nei pressi di Avellino e fondata da [[San Guglielmo da Vercelli]] nel [[1124]]; e l'abbazia della Santissima Trinità a Cava, fondata nel [[1011]]. In [[Svizzera]], l'abbazia di Einsiedeln, fondata intorno al [[934]]. In [[Ungheria]], l'abbazia di San Martino (Martinsberg), fondata nel [[1001]] da [[Santo Stefano d'Ungheria|Santo Stefano]], Re d'Ungheria. In [[Australia]] occidentale l'abbazia di Nuova Norcia.
Tutte le abbazie esenti, non importa a quale titolo canonico o il grado della loro esenzione, sono sotto la giurisdizione diretta della [[Santa Sede]]. Il termine esente non si applica da un Abate nullius perché la sua giurisdizione è completamente extraterritoriale. All'interno dei limiti del suo territorio tale Abate ha, con poche eccezioni, i diritti ed i privilegi di un vescovo, e si assume anche tutti i suoi obblighi. In ogni caso, gli abati di secondo grado la cui autorità (sebbene quasi vescovile) è intradiocesana, non possono essere considerati vescovi, né possono pretendere diritti e benefici vescovili, tranne, naturalmente, coloro ai quali sono stati accordati direttamente dalla Santa Sede.
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