Reato: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 87.5.113.67 (discussione), riportata alla versione precedente di Renatoleggieri |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 5:
=== Definizione formale ===
Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel [[fatto giuridico]] espressamente previsto dalla legge ([[principio di legalità]]) al quale l'ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione.
Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia) sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'[[illecito amministrativo]] e dall'
Per quanto riguarda gli elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono:
Riga 48:
** l'[[ammenda]].
La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti: principalmente, mentre per i delitti si risponde a titolo di [[dolo]], e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di [[colpa (diritto)|colpa]], per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa. Inoltre, il
* '''delitti''': forme più gravi di illecito penale
Riga 72:
La circolare esclude che il criterio di distinzione tra illeciti delittuosi/contravvenzionali, possa far sempre leva sul parametro quantitativo della maggiore o minor gravità dell'illecito.
Sul piano del '''diritto positivo vigente''', la distinzione più sicura è quella di natura formale che fa leva sul diverso tipo di sanzioni comminate. Infatti stabilisce l'art. 39 del codice penale: "''I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice''" e l'art. 17 stabilisce
* '''Delitto''': richiede [[dolo]] e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione;
Riga 86:
* il '''reato proprio''' può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno ''status'' precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito; il [[peculato]] e la [[concussione]], ad esempio, possono essere commessi solo da un [[pubblico ufficiale]] o da un [[incaricato di pubblico servizio]] poiché la ''[[ratio]]'' specifica della norma consiste evidentemente proprio nell'evitare che il pubblico ufficiale o l'i.p.s. commettano azioni illecite profittando della loro posizione, mentre la ''ratio'' generale intende preservare il buon andamento e l'imparzialità della [[pubblica amministrazione]]. Altrettanto, il [[delitto]] di [[falsa perizia]] può essere commesso solo dal perito.
* I reati propri, a loro volta, si distinguono in due categorie:
* ''I reati propri esclusivi, ''in cui il fatto costituisce reato solo se commesso dall' ''intraneus, ''mentre è penalmente irrilevante se commesso da chi non possiede tale qualifica. Si pensi alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) il cui autore può essere solo il testimone (''l'intraneus,'' appunto).
* ''I reati propri non esclusivi, ''in cui il fatto è penalmente illecito indipendentemente dal suo autore; tuttavia, quando a commetterli è un soggetto che riveste una data qualifica, il reato "muta titolo", acquistando un nomen iuris
La qualità personale necessaria per il reato proprio può essere permanente oppure temporanea (o episodica), come nel caso del [[testimonianza|testimone]] in un procedimento giudiziario il quale, pur non trovandosi evidentemente stabilmente nella condizione di teste (non dovrebbe infatti trattarsi di una condizione frequente, si spera), può commettere il reato proprio di [[falsa testimonianza]] solo durante quel breve tempo in cui rivesta tale funzione.
Riga 97:
A seconda della '''natura e del momento consumativo del reato''', in pratica della durata dell'illecito, e sotto l'aspetto degli effetti dell'azione delittuosa, il reato può essere istantaneo, permanente, continuato, abituale o professionale.
;il reato istantaneo: si ha quando la condotta con la quale si viola la norma (e quindi si produce l'offesa al bene o valore tutelato dalla norma penale incriminatrice) si compie in un solo momento, in una sola frazione di tempo, come accade ad esempio per il reato contravvenzionale di spari in luogo pubblico. Non è altrettanto corretto, come però da molti si sostiene, includere anche l'omicidio fra i reati istantanei
;il reato permanente: il reato in cui l'evento lesivo e la sua consumazione perdurino per un certo lasso di tempo, come accade per il [[sequestro di persona]].
;il reato abituale : è caratterizzato da pluralità di condotte, che il legislatore considera in modo unitario come una condotta unica. Un esempio di questo tipo è il reato di maltrattamenti in famiglia o la relazione incestuosa. Ciò non toglie però che ogni singolo atto possa rilevare penalmente autonomamente (per esempio le eventuali percosse o ingiurie subite in famiglia o la singola unione carnale tra parenti al fine di determinazione dell'incesto).
Riga 110:
* I '''reati a forma vincolata''' sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre.
* I '''reati a forma libera''' sono i reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento, potendo essere le più varie le modalità della azione
==== Reato di danno e reato di pericolo ====
Riga 125:
==== Reato di pericolo concreto ====
Il pericolo deve effettivamente esistere e di volta in volta essere accertato dal giudice.
==== Reato di pericolo astratto ====
Riga 156:
{{S sezione|diritto}}
L'
===== La condotta =====
Riga 174:
Si può pertanto affermare che il "nesso causale", anche detto "nesso di causalità" è il rapporto che deve intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest'ultimo è la diretta conseguenza del fare (l'azione) o non fare (l'omissione) in esame.
L'esigenza del rapporto di
Il principio è affermato anche dall'
==== Elemento soggettivo ====
Riga 185:
=== Teoria tripartita ===
La teoria tripartita
==== Tipicità ====
Riga 200:
La costituzione sancisce all'art. 27 «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».
Con questo articolo la Costituzione sancisce il principio di colpevolezza, il 1° comma deve essere interpretato per considerare l'agente del reato non come semplice fattore causuale "cieco", ma come un essere capace di orientare le proprie scelte secondo criteri di valore e di governare razionalmente i propri atteggiamenti esteriori.
==== Colpevolezza ====
|