Reato: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|gennaio 2012}}
Il '''reato''' è un atto umano, commissivo o [[omissione (diritto)|omissivo]], al quale l'[[ordinamento giuridico]] ricollega una [[sanzione]] penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce un'offesa a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura [[Patrimonio|patrimoniale]] o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria <nowiki>dell'</nowiki>''[[illecito]]''.
== Definizioni di reato ==
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{{S sezione|diritto}}
L'elemento oggettivo è costituito da una condotta, ovvero una modificazione del mondo esteriore, che consiste in un'[[Azione (diritto)|azione]] od [[omissione (diritto)]] descritta dalla legge penale, da cui scaturisce un risultato, detto [[evento (diritto)|evento]], collegato alla prima da un [[Nesso di causalità|nesso causale]].
===== La condotta =====
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