Frustra probatur quod probatum non relevat: differenze tra le versioni

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'''Frusta probatur quod probatum non relevat''' (in lingua italiana ''invano viene provato ciò che provato non ha rilevanza'') è un antico [[brocardo]] relativo allprincipioal principio dell'economia degli atti processuali.<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/prova-giuridica_(Enciclopedia_delle_scienze_sociali)/ Treccani Enciclopedia delle scienze sociali. voce ''Prova'']</ref>
Spetta perciò al giudice ammettere le prove che considera rilevanti.
 
==Note==