Marcatura CE: differenze tra le versioni
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[[File:CE Logo.svg|thumb|right|Simbolo della marcatura CE.]]
[[File:Comparison of two used CE marks.svg|thumb|right|Differenze tra la marcatura CE e ''China Export''.]]
La '''marcatura CE''' è stata introdotta con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE, segnatamente dagli Art. 28, 29 e 30.<ref name=Legislazione>[http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21013_it.htm Marcatura CE di conformità da sito Europa.eu]</ref>
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== Cenni storici==
La marcatura CE, in vigore dal 1993, indica
== Caratteristiche ==
Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo [[Spazio economico europeo]] (SEE).
Il simbolo CE significa "Conformità Europea" (e non conformità essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai ''requisiti essenziali'' previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, ''di origine'' ma che il prodotto gode della [[Presunzione di conformità]].
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"Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura "CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio."<ref name=Legislazione />
Oltre alla libera circolazione dei beni, la marcatura CE apposta su un prodotto comporta
Apponendo il marchio CE su un prodotto, il produttore dichiara di rispettare tutti i requisiti previsti per ottenere il marchio stesso, assumendosi la responsabilità della sua commercializzazione entro lo spazio economico europeo (Paesi dell’area SEE, composta dai 27 Paesi membri della UE, e Paesi dell’area EFTA, ovvero Islanda, Norvegia, Liechtenstein). La marcatura CE è prevista anche per beni prodotti in Paesi terzi, poi commercializzati nell’area SEE e Turchia.
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Per questo è stata avviato, ed ancora è in corso d'opera, un processo di standardizzazione tecnica i cui capisaldi giuridici sono rappresentati dalla Direttiva 98/34/CE (terza revisione della Direttiva 83/189/CEE) e dalla Decisione 93/465/CEE (novellata dalla Decisione 768/2008/EC)<ref>[http://icqc.eu/userfiles/File/DECISION-768-2008-EC.pdf DECISION No 768/2008/EC]</ref>.
La
La
==Direttive nuovo approccio==
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Le Direttive nuovo approccio consistono in un’opera di armonizzazione tecnica su scala comunitaria, finalizzata a:
* creare organismi di standardizzazione tecnica comunitari quali il CEN ([[Comitato europeo di normazione]]), il CENELEC, il CEI e l'EOTA (se si considerano le ''guidance papers'' per il conseguimento dell'ETA un atto avente forza di Legge), ai quali affidare la produzione di norme specifiche di prodotto (dette norme armonizzate) su mandato della Commissione,
* fissare solo i
* ridurre il controllo delle autorità pubbliche prima dell'immissione nel mercato di un prodotto,
* integrare la [[Garanzia di qualità]] e altre moderne tecniche di valutazione della conformità<ref>"Guida all'attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio" pg. 9 - edito dalla Commissione Europea</ref>.
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La conformità alle Direttive nuovo approccio consiste dunque nell'applicazione di una norma armonizzata (ma anche col conseguimento di un ETA) che sia stata pubblicata nell'[[Official Journal]] (acronimo O.J.) anche se questa non è stata recepita dall'ordinamento giuridico interno di uno stato membro<ref>"Guida all'attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio" pg. 53 - edito dalla Commissione Europea</ref>. La pubblicazione in O.J. serve a fissare la prima data utile in cui la presunzione di conformità ha effetto.
L'atto di recepimento delle direttive comunitarie è denominato
== Norme armonizzate ==
I requisiti essenziali contenuti nelle Direttive di nuovo approccio non contengono alcuna indicazione per quanto concerne le specifiche tecniche dei prodotti in esse regolamentati (pur essendo cogenti per il fabbricante o l'importatore).
La direttiva 98/34/CE definisce la norma europea (EN) come una
Le norme armonizzate dunque rappresentano le specifiche tecniche da applicare ad uno determinato prodotto affinché questo incontri i requisiti essenziali in un rapporto da ''species'' a ''genus'' con le Direttive di nuovo approccio (che disciplinano intere categorie di prodotti).
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==La conformità==
Uno dei principi di base del nuovo approccio è quello di limitare l'armonizzazione legislativa ai requisiti essenziali di interesse pubblico (acronimo E.R.) che riguardano in particolare la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori (consumatori e lavoratori), la protezione della proprietà o la tutela dell'ambiente. Dunque, conformità significa
Gli E.R. Sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto<ref>come la resistenza meccanica e fisica, l'infiammabilità, le caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene, la radioattività, la precisione, ecc.</ref> oppure possono riferirsi alle sue prestazioni<ref>come le disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni per l'uso preparate dal fabbricante</ref>
L'applicazione dei requisiti essenziali deve essere in funzione del rischio insito in un dato prodotto. I fabbricanti (od importatori) devono pertanto effettuare un
==Le procedure di valutazione della conformità==
La valutazione della conformità procede in base ai
Nel definire la gamma di moduli possibili, il Legislatore della Decisione 768/2008/EC si è ispirato al principio della proporzionalità<ref>"Guida all'attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio" pg. 58 e 59 - edito dalla Commissione Europea</ref> per garantire il livello elevato di protezione di cui all'Art. 95 del Trattato UE tenendo conto della tipologia di prodotti, della natura dei rischi tipici ad essi associati, dell'onerosità per il fabbricante (''ad impossibilia nemo tenetur'') oltre alle infrastrutture, il tipo e l'importanza della produzione (su scala europea).
''I moduli basati sulle tecniche di garanzia della qualità risultanti dalle norme EN ISO serie 9000 stabiliscono un collegamento tra settori regolamentati e non: ciò dovrebbe aiutare i fabbricanti a soddisfare contemporaneamente gli obblighi fissati dalle direttive e le esigenze dei clienti''<ref>''ad litteram'' dalla "Guida all'attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio" pg. 59 - edito dalla Commissione Europea</ref>.
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==La dichiarazione di conformità==
La
In tal senso l'apposizione del marchio CE nell'etichetta di un prodotto presuppone che esso sia accompagnato da una dichiarazione (ovvero un certificato a seconda dei moduli) di conformità che è il vero documento vincolante per il fabbricante (ovvero il mandatario od ancora l'importatore).
Vale la pena di precisare che i Responsabili del Controllo di Produzione in Fabbrica (figura equipollente al ''quality manager'' ovvero all<nowiki>'</nowiki>''internal auditor'' per la marcatura CE del prodotto) non sono ''ipso facto'' dei mandatari. Tuttavia, stante la definizione di mandatario<ref>Art. 2 lett. J della Direttiva 2006/42/CE:
La dichiarazione di conformità può essere un documento, un'etichetta o qualcosa di equivalente<ref>cfr: EN ISO/IEC 17021</ref> e deve presentare le seguenti
* nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione(ed il numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);
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* firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;
* dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario.
Tutto ciò premesso, risulta chiaro che
La dichiarazione di conformità deve:
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==Controllo e vigilanza==
Gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare la normativa comunitaria ivi compresa la cogenza delle Direttive nuovo approccio e la Marcatura CE<ref>Art. 10 del Trattato CE:
L'attività di controllo e vigilanza previsto per la marcatura CE dei prodotti è disciplinata dal
L'Articolo 4 del citato Regolamento impone agli Stati membri di nominare le autorità preposte alla sorveglianza del mercato definendone finalità, organizzazione e poteri.
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* gli Stati membri devono mettere a disposizione delle autorità risorse adeguate in termini di personale e finanziarie per l’espletamento dei loro compiti;
* i poteri legali da attribuire alle autorità di sorveglianza del mercato comprendono il potere di chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengano necessarie e, se necessario e giustificato, l’accesso ai locali degli operatori economici ed il prelievo dei necessari campioni di prodotto<ref>In tal senso dovrebbe essere correttamente letta la facoltà ispettiva riservata al S.T.C. del Min. dei LL.PP., attraverso atto unilaterale firmato dal Legale Rappresentante del "fabbricante" (altrimenti non troverebbe alcun fondamento giuridico) nelle procedure di qualificazione ai sensi del D.M. 14-01-08</ref>.
*
* qualora i compiti siano ripartiti fra diverse autorità, gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento fra le stesse.
Il livello di controllo esercitato dalle autorità di sorveglianza ( posto che non si possano esaminare tutti i prodotti immessi sul mercato) dovrebbe essere sufficiente ad assicurare che l’attività di sorveglianza del mercato sia percepita dai soggetti interessati e produca un impatto significativo sul comportamento degli operatori economici.
La
La [[Direttiva 2001/95/CE]] (anche detta
Ciò premesso, il reale controllo e la vigilanza sul mercato è affidata soprattutto agli utilizzatori dei prodotti ed al livello quali-quantitativo di informazioni alle quali hanno accesso. Lo strumento giuridico per eccellenza resta sempre e comunque la Direttiva 85/374/CEE relativa alla [[Responsabilità per danno da prodotti difettosi]] e la conseguente azione di [[risarcimento]] del danno.
Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, [[Parlamento Europeo]] e [[Consiglio dell'Unione Europea]] hanno adottato la [[Direttiva 2001/95/CE]]<ref>cfr. considerazioni alla Direttiva 2001/95/CE punto 6:
Qualunque prodotto commercializzato in ambito SEE obbliga produttori e distributori:
* ad immettere nel mercato solo ed esclusivamente prodotti sicuri<ref>Per la Direttiva sono sicuri quei prodotti che
* ad informare gli utilizzatori
* ad intraprendere le azioni opportune, compresi il ritiro dal mercato, l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori e il richiamo del prodotto<ref>cfr. : Art. lett. "b" della Direttiva 2001/95/CE</ref>.
Con la Direttiva 2001/95/CE si è inteso sviluppare in concreto il concetto di
== Ambito di applicazione della marcatura CE ==
La marcatura CE è prevista, astrattamente per
*Dispositivi medici impiantabili attivi
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== Conseguenze legali ==
La marcatura CE di un prodotto implica
* Non subire limitazioni alla libera circolazione del prodotto nell'area del Mercato Unico Europeo ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato CE.
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In particolare, quest'ultimo punto non è cosa da poco. Posto che i prodotti sono immessi nel mercato sotto la responsabilità del fabbricante, del mandatario o dell'importatore, avvalersi di una [[finzione giuridica]] che inverte l'onere della prova significa che un prodotto sottoposto a marcatura CE può essere contestato solo se la violazione dei requisiti della Direttiva di riferimento venga concretamente provata in giudizio.
Di converso
Le procedure e le misure di sanzione previste per la contraffazione della marcatura CE variano secondo la legislazione vigente nei singoli Paesi membri. Proporzionalmente all´entità dell´infrazione, gli operatori economici sono soggetti a pene che vanno dalla sanzione pecuniaria alla detenzione. Qualora l´infrazione non comporti rischi immediati per la salute degli utilizzatori, il produttore non sarà tenuto al ritiro del bene dal mercato, a condizione che intraprenda le misure necessarie per ottenere la conformità CE. Restano comunque ferme le disposizioni riguardanti il [[Diritto civile]].
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== Collegamenti esterni ==
* [http://ec.europa.eu/CEmarking European Commission]: [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_en.pdf Blue Guide]
* [http://www.newapproach.org/Directives/Default.asp Elenco delle direttive e norme armonizzate]
* [http://www.aedilitia.itc.cnr.it/ Sito della Certificazione dei prodotti da costruzione]
{{Portale|diritto|Unione europea}}
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