Rappresentanza: differenze tra le versioni

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Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
 
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza c.d.cosiddetta ''legale'' o ''necessaria'' (si pensi al caso dei [[genitore|genitori]] del [[Minorenne|minore]], del [[tutore (diritto)|tutore]], del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
#l'interessato, attraverso il conferimento di una ''[[procura (diritto)|procura]]''. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza ''volontaria''.