Rappresentanza: differenze tra le versioni
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Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza
#l'interessato, attraverso il conferimento di una ''[[procura (diritto)|procura]]''. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza ''volontaria''.
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