Autonomia scolastica: differenze tra le versioni
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L<nowiki>'</nowiki>'''autonomia scolastica''', secondo l'ordinamento giuridico italiano, si riferisce alla possibilità agli istituti di poter fare progetti nazionali e internazionali, organizzare l'orario scolastico .
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Le istituzioni scolastiche possono operare singolarmente o in rete (accordi tra più istituti). I docenti operanti in una rete di scuole possono (facoltativamente) essere temporaneamente scambiati per favorire la diffusione delle esperienze. La ricerca deve essere documentata (secondo procedure definite a livello nazionale) in modo da poter essere divulgata alle istituzioni scolastiche interessate.
Le scuole possono stipulare convenzioni tra Università, enti o associazioni per realizzare obiettivi specifici previsti dal [[Piano dell'offerta formativa|P.O.F.]]
== Bibliografia ==
* Legge 15 marzo 1997, n. 59▼
* Decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998▼
* D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999▼
*[[Antonio Cocozza]], Il sistema scuola. Autonomia, sviluppo e responsabilità nel lifewide learning, Franco Angeli, Milano, 2012.▼
== Voci correlate ==
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*[[Consiglio d'istituto]]
*[[Istruzione in Italia]]
*[[Piano dell'offerta formativa]]
*[[Pubblica istruzione]]
▲*Legge 15 marzo 1997, n. 59
▲*Decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998
▲*D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999
▲*[[Antonio Cocozza]], Il sistema scuola. Autonomia, sviluppo e responsabilità nel lifewide learning, Franco Angeli, Milano, 2012.
==Collegamenti esterni==
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