Mutatio libelli: differenze tra le versioni

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'''Mutatio libelli''' (alla lettera: ''cambiare il titolo dell'accusa'') è una espressione [[Lingua latina|latina]] molto usata sia nel [[diritto penale]] che nel [[diritto civile]]. In molti [[Ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] si distingue una ''emendatio libelli'' che è una precisazione del titolo dell'accusa o del fondamento della domanda di azione civile, che in genere è ammessa, da una ''mutatio libelli'', cioè un totale cambiamento.
 
Nel diritto civile italiano era da sempre esistito il divieto della ''mutatio libelli'' in appello.<ref> [http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm Sentenza] </ref>. Ora è stato introdotto con più rigore anche in primo grado il divieto di proporre domande nuove. <ref> [http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8800.pdf Prima udienza di trattazione] </ref>
 
==dirittoDiritto processuale civile==
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 5 aprile 2002, edita, ha chiarito che nel [[processo civile]]:
''«La parte più autorevole della letteratura giuridica fonda la distinzione tra le due fattispecie (mutatio ed emendatio) sulla variazione o meno del fatto costitutivo posto a base della domanda, fermi restando i soggetti del rapporto processuale. Invero, si sono affermate nel panorama dottrinale due impostazioni al riguardo.