Concilio di Mâcon (585): differenze tra le versioni

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Al Concilio furono promulgato venti [[Diritto canonico|canoni]], che possono essere riassunti come segue:
 
*I. Esortazione al riposo domenicale, che all'epoca il popolo cristiano aveva la temeraria abitudine di non osservare. Si prevedevano sanzioni contro i trasgressori, commisurate alla classe sociale  : colpi di bastone per un contadino o uno schiavo  ; un avvocato che aveva intentato una causa di Domenica, la perdeva; un monaco sarebbe stato allontatano dai confratelli per sei mesi.
*II. I padri conciliari raccomandavano la celebrazione della [[Settimana santa]], che comportava la partecipazione agli inni ed ai «  sacrifici  » e l'astensione dal lavoro servile per sei giorni.
*III. I [[battesimo|battesimi]] dovevano essere celebrati tutti nella [[domenica di Pasqua]] (con l'eccezione dei neonati in pericolo di vita)
*IV. Tutti i fedeli, uomini e donne, devono portare all'altare un'offerta di pane e vino  ;
*V. Coloro che non pagano le decime ecclesiastiche verranno [[scomunica]]ti  ;
*VI. Nessun prelato che si sia intossicato con cibi alterati o sia ubriaco può toccare l'ostia né può celebrare la Messa  ;
*VII. Gli ex schiavi (i  «[[Liberto|liberti]]»), che nonostante la loro nuova condizione vengono trattati spesso ingiustamente dai «  giudici  », non possono essere portati davanti ai magistrati civili, ma davanti al loro vescovo. Egli, nell'esprimere il suo giudizio, può essere assistito da un giudice civile o affidare ad egli il verdetto
*VIII. Se qualcuno si rifugia in una chiesa per sfuggire al potere secolare <ref>Si intende quello che noi oggi chiamiamo «  Stato  », in questo caso la Polizia o i Carabinieri.</ref> , il potere secolare può varcare la soglia solo su permesso del vescovo.
*IX. Un potente che ha motivi di accusa contro un vescovo non può farsi giustizia da solo ma deve deferire l'accusato al vescovo metropolita.
*X. Colui il quale ha un risentimento nei confronti di una persona sottoposta al vescovo lo deve portare davanti al vescovo, ed è il vescovo che decide sul caso.