Revoca (processo penale): differenze tra le versioni
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| Riga 9: *Revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.). *Revoca della sentenza per [[Revisione (processo penale)|revisione]] (art. 637 c.p.p.) o per [[abolizione del reato]] (art. 673 c.p.p.) *Revoca della [[sospensione condizionale della pena]], della [[grazia]] o dell'[[amnistia]] o dell'[[indulto]] condizionati e della [[non menzione della condanna nel *Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.). | |||