Dumping: differenze tra le versioni

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== Presupposti ==
Dal momento che pratiche di ''dumping'' postulano l'esistenza di due mercati (uno di esportazione e uno di importazione) la disciplina antidumping in ambito comunitario (originariamente prevista a norma dell'articolo 91 del [[Trattati di Roma#Il_Trattato_di_RomaIl Trattato di Roma|Trattato di Roma]]), ha avuto possibile applicazione solo fino alla conclusione del ''periodo transitorio'' di integrazione comunitaria (conclusosi il 31 dicembre [[1969]]): in un "mercato comune" realizzato il principio della libera circolazione delle merci esclude, almeno teoricamente, l'ipotesi di vendite a prezzi diversi da uno stato ad un altro (l'articolo 91 è stato abrogato con il [[Trattato di Amsterdam]] ed eventuali vendite a prezzi diversi nei paesi della comunità sono state sanzionate in base alle norme sulla [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] contenute nei trattati).
 
Da sottolineare inoltre che, in quanto distorsivi della concorrenza sul mercato, i problemi relativi al ''dumping'' sono strettamente correlati a quelli relativi alle [[sovvenzione|sovvenzioni]] accordate alle imprese nazionali da parte degli Stati.
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* {{Thesaurus BNCF}}
*Farah, Paolo Davide. “[http://papers.ssrn.com/abstract=2429945. Le Misure Antidumping Dell’Unione Europea Alla Luce Del Regolamento N. 182/2011]" ''Rivista di diritto del commercio internazionale 3/2013, ISSN: 1593-2605, Giuffre, pp. 865''
* [{{cita web|url=http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1513089 |titolo=Dumping e Anti-dumping, Il Sole 24 Ore, November 2009, pp. XXIV-183, ISBN 978-88-6345-058-3]}}
 
{{Portale|diritto|economia}}